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Chi esprime il consenso per il minore davvero in Italia

Chi esprime il consenso per il minore in Italia oggi: guida chiara, aggiornata e pratica per genitori, scuole, medici e professionisti tutti.
In Italia, chi esprime il consenso per il minore è, nella regola generale, chi esercita la responsabilità genitoriale: di norma entrambi i genitori, oppure il tutore nominato dal tribunale quando i genitori non ci sono, sono decaduti o non possono occuparsi del figlio. È questa figura che, sul piano legale, ha il potere di firmare, autorizzare, rifiutare una cura, acconsentire a un’attività scolastica o sportiva, approvare l’uso dei dati personali o delle immagini del figlio. Le altre figure che ruotano intorno al bambino o al ragazzo – nonni, zii, insegnanti, allenatori, educatori – possono avere un ruolo importante nella sua vita, ma non sostituiscono chi la legge riconosce come rappresentante legale.
Il quadro, però, non è monolitico. In alcuni ambiti – soprattutto sanità e trattamento dei dati personali online – il legislatore ha introdotto soglie di età e regole specifiche che riconoscono al minore una progressiva autonomia. Per le cure sanitarie, il consenso resta formalmente in mano ai genitori o al tutore, ma la volontà del ragazzo deve essere ascoltata e valorizzata. Nel mondo digitale, invece, il minore che ha compiuto 14 anni può, in determinate condizioni, prestare da solo il consenso per i servizi online che usa, mentre sotto questa soglia il via libera deve arrivare da chi esercita la responsabilità genitoriale. Capire davvero chi può decidere, firma alla mano, è essenziale per famiglie, scuole, medici, società sportive e piattaforme digitali, perché un consenso raccolto male può bloccare una terapia, invalidare una liberatoria o generare contenziosi che si trascinano per anni.
La regola base: chi può decidere per un minorenne
Al centro del sistema italiano c’è un principio chiaro: il minore è titolare di diritti propri, ma finché non raggiunge la maggiore età non ha, salvo rare eccezioni, la piena capacità di agire. Per questo la legge affida ai genitori – o al tutore – la responsabilità genitoriale, che comprende il dovere di cura, educazione, mantenimento, ma anche la rappresentanza legale del figlio nei rapporti con terzi. Nella vita concreta, quando si parla di chi esprime il consenso per il minore, tutto parte da qui.
In una situazione “standard”, con entrambi i genitori presenti e titolari di responsabilità, ognuno dei due può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse del figlio: iscriverlo a scuola, portarlo dal pediatra per i controlli di routine, autorizzare un corso di calcio di base o una gita giornaliera con la classe. In questi casi, la firma di un solo genitore è generalmente sufficiente e la prassi di ospedali, scuole e associazioni si è adattata da tempo, per evitare che la gestione quotidiana diventi impossibile.
Quando invece si tratta di scelte di particolare importanza, la logica cambia. Interventi chirurgici, terapie invasive, cambio di ciclo scolastico, trasferimento all’estero, adesione a percorsi terapeutici complessi sono decisioni che, per la loro incidenza sulla vita del minore, dovrebbero essere assunte congiuntamente dai genitori. Qui la questione di chi esprime il consenso per il minore non è più solo una firma su un modulo, ma il risultato di una decisione condivisa, che in caso di conflitto può richiedere l’intervento del giudice.
Se i genitori non ci sono più, sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o si trovano in condizioni tali da non poterla esercitare, entra in scena il tutore, nominato dal tribunale per i minorenni. È lui che, in sostanza, prende il posto dei genitori nella rappresentanza legale del minore, con l’obbligo di chiedere l’autorizzazione del giudice per gli atti più delicati. In tutte queste situazioni, il punto fermo è che la legge individua sempre una figura responsabile, che diventa il riferimento per chiunque debba raccogliere un consenso valido.
È importante sottolineare un aspetto che nella pratica quotidiana viene spesso sottovalutato: nessun consenso di comodo può sostituire quello del genitore o del tutore. La “firma del nonno” sull’autorizzazione alla gita, la liberatoria firmata dall’allenatore “per velocizzare”, il foglio firmato dalla baby-sitter perché i genitori sono in viaggio non hanno la stessa forza legale del consenso espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale. Possono al massimo valere come indizio, come fotografia di una situazione di fatto, ma se si entra in un contenzioso o in un’inchiesta, l’unico consenso che conta davvero è quello della persona indicata dalla legge come rappresentante del minore.
Allo stesso tempo, il sistema non è pensato per bloccare la vita delle famiglie. Proprio perché il minore ha una rete di adulti che si occupano di lui, la prassi ammette via libera e deleghe scritte per attività circoscritte: ad esempio, la delega permanente al nonno per il ritiro da scuola o il permesso scritto a un parente per accompagnare il minore a visita. Ma queste deleghe non spostano il cuore della questione: chi esprime il consenso per il minore resta sempre il genitore o il tutore, che rimane responsabile delle scelte prese in nome del figlio.
Consenso alle cure mediche: cosa succede in corsia
È in ospedale, o anche solo nello studio del pediatra, che il tema di chi esprime il consenso per il minore si fa più concreto. La legge italiana sul consenso informato alle cure stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e specifico della persona interessata. Quando il paziente è minorenne, il legislatore è intervenuto con una regola precisa: il consenso al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
In pratica, quando un bambino deve essere sottoposto a una visita specialistica, a un esame diagnostico o a una terapia, il medico si rivolge al genitore che accompagna il minore, illustra la situazione e raccoglie il consenso informato attraverso la firma del modulo. Per prestazioni di routine – visite, esami del sangue standard, radiografie senza particolari rischi – la firma di un solo genitore viene normalmente ritenuta sufficiente, perché si tratta di attività di ordinaria amministrazione legate alla tutela della salute.
Le cose cambiano quando si entra nel campo dei trattamenti invasivi o ad alto rischio: interventi chirurgici, anestesie generali, terapie sperimentali, procedure che comportano conseguenze rilevanti e durature. In questi casi, strutture sanitarie e professionisti sono sempre più rigorosi e chiedono il consenso di entrambi i genitori, soprattutto se sanno che la coppia è separata o che intorno al minore esiste un contenzioso. Qui il nodo su chi esprime il consenso per il minore emerge in tutta la sua delicatezza: un dissenso tra i genitori può rallentare una decisione importante o costringere i medici a rivolgersi al giudice tutelare per sbloccare la situazione.
Va ricordato che, di fronte a un pericolo grave e immediato per la vita o l’integrità del minore, i medici non possono restare fermi in attesa di una firma che non arriva. In casi di emergenza, il personale sanitario ha il dovere di intervenire comunque, facendo prevalere lo stato di necessità e il principio del superiore interesse del minore. Il confronto con i genitori e la richiesta di autorizzazioni formali possono seguire, ma non possono impedire un intervento urgente.
Un altro fronte in evoluzione è quello dei conflitti sulle cure “controverse”, dai vaccini alle terapie psicologiche, fino alle scelte in ambito pediatrico specialistico. Le cronache degli ultimi anni riportano più di una decisione giudiziaria in cui, in presenza di genitori in disaccordo, il tribunale ha affidato la decisione sanitaria a uno solo dei due, ritenendolo più aderente all’interesse del figlio. In questi casi chi esprime il consenso per il minore viene individuato dal giudice in modo mirato, su un ambito specifico, proprio per evitare che il braccio di ferro tra adulti blocchi l’accesso alle cure.
Il ruolo del minore maturo nella scelta delle cure
Se sul piano formale il consenso è nelle mani dei genitori o del tutore, sul piano sostanziale la figura del “minore maturo” sta cambiando il modo in cui si prendono le decisioni in corsia. Le norme più recenti riconoscono espressamente che il minore ha diritto a essere informato sulle scelte relative alla sua salute in modo proporzionato alla sua età e alle sue capacità, e che la sua volontà deve essere valutata con attenzione dal medico e dalla famiglia.
Nella pratica, questo significa che, soprattutto dai 14-16 anni in su, il medico parla direttamente con il ragazzo: spiega diagnosi, rischi, alternative, chiede se ha capito, lo invita a esprimere paure e preferenze. La firma sul consenso informato resta quella del genitore, ma la decisione diventa sempre più una scelta condivisa, in cui il minore non è un semplice spettatore. Se un adolescente manifesta un rifiuto netto verso una certa terapia, quella posizione non può essere archiviata come “capriccio”: deve essere compresa, discussa, documentata.
Nei casi più complessi, quando genitori e figlio restano su posizioni inconciliabili, i medici possono chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per dirimere il conflitto. Qui la domanda su chi esprime il consenso per il minore esce dal binario stretto della rappresentanza legale e si allarga alla valutazione concreta dell’interesse del ragazzo, nella quale la sua voce pesa sempre di più. È un equilibrio delicato: la tutela del minore non significa né escluderlo dalle decisioni, né lasciargliele sulle spalle, ma costruire un percorso in cui responsabilità degli adulti e autodeterminazione del ragazzo si tengano insieme.
Scuola, sport, gite e uscite: le autorizzazioni quotidiane
Fuori dall’ospedale, è la scuola il luogo in cui genitori e figli si confrontano più spesso con moduli da firmare. Iscrizioni, progetti opzionali, gite, attività extracurriculari, uscite didattiche, autorizzazioni all’uso di immagini e video: in tutti questi casi, per gli studenti sotto i 18 anni, servono documenti firmati da chi esprime il consenso per il minore. Anche qui, la regola generale è che il consenso spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale.
Per le attività ordinarie e collegate al percorso didattico – ad esempio una visita di poche ore in un museo cittadino o la partecipazione a un laboratorio interno alla scuola – molti istituti accettano la firma di un solo genitore, sulla base del principio dell’ordinaria amministrazione. In pratica, se la scuola propone un’uscita di mezza giornata accompagnata dai docenti, l’autorizzazione firmata da madre o padre viene ritenuta sufficiente, salvo situazioni particolari.
Quando però si parla di viaggi di istruzione di più giorni, spostamenti all’estero, attività ad alto rischio (per esempio sport in montagna o in mare), gli istituti scolastici tendono a richiedere la firma di entrambi i genitori. Il motivo non è solo prudenziale: sono attività che incidono in modo importante sulla vita del minore e, in caso di incidente o contestazione, una liberatoria firmata da entrambi riduce in modo significativo le zone d’ombra. Anche in presenza di genitori separati, molte scuole pretendono una doppia firma oppure una dichiarazione che attesti l’accordo dell’altro genitore.
Un capitolo molto delicato è quello delle uscite autonome da scuola. Moltissimi istituti italiani chiedono alle famiglie di firmare un’apposita autorizzazione con cui i genitori consentono che il figlio delle medie o delle superiori rientri a casa da solo, a piedi o con i mezzi pubblici, o insieme a un fratello maggiorenne. Anche qui, chi esprime il consenso per il minore dovrebbe essere in linea di principio entrambi i genitori, proprio perché si tratta di una decisione che incide sulla sicurezza quotidiana del ragazzo. Nella prassi, alcune scuole si accontentano della firma di uno solo, altre richiedono espressamente un modulo sottoscritto da entrambi.
Un discorso simile vale per il mondo dello sport giovanile. L’iscrizione a una società sportiva o a una scuola calcio, la partecipazione a tornei, gare, ritiri, richiede l’autorizzazione di chi può validamente rappresentare il minore. Nei moduli compaiono spesso tre consensi distinti: attività sportiva, trattamento dei dati personali, autorizzazione all’uso di immagini e video del ragazzo. Anche se nella pratica capita che firmi un solo genitore, la logica del sistema resta immutata: è il genitore esercente la responsabilità genitoriale – o il tutore – che, di fatto, decide e risponde delle scelte prese.
In questo contesto, è fondamentale che scuole e associazioni non si limitino a “raccogliere firme”, ma che siano consapevoli di chi hanno davvero di fronte. Verificare chi esercita la responsabilità genitoriale, chiedere un aggiornamento in caso di separazione, chiarire le conseguenze delle autorizzazioni evita molti contenziosi successivi. A loro volta, i genitori dovrebbero ricordare che non si tratta di pura burocrazia: ogni volta che firmano un modulo, stanno esercitando quel potere di consenso che la legge ha legato in modo stretto alla tutela del figlio minorenne.
Dati personali, social e foto online: chi può dire sì
Con l’esplosione del digitale, il tema di chi esprime il consenso per il minore si è spostato con forza online. Ogni registrazione a una app, iscrizione a un social network, accesso a una piattaforma scolastica, caricamento di foto sui social comporta un trattamento di dati personali del minore. Qui le regole europee e italiane hanno introdotto una soglia chiara: per i servizi offerti direttamente via internet ai ragazzi, il consenso al trattamento dei dati può essere prestato dal minore stesso solo a partire dai 14 anni, mentre sotto questa età la decisione spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In concreto, questo significa che un ragazzo di almeno 14 anni può, in linea di principio, accettare da solo l’informativa privacy e autorizzare il trattamento dei propri dati per un social o per una app di messaggistica che rientri nella categoria dei servizi della società dell’informazione. Per i bambini più piccoli, invece, la registrazione dovrebbe avvenire solo con il consenso dei genitori o del tutore, che devono essere messi nelle condizioni di capire quali dati vengano raccolti, come vengano usati, con chi vengano condivisi.
Questa regola non riguarda però tutti i trattamenti di dati che coinvolgono minori, ma solo quelli legati ai servizi online rivolti direttamente a loro. Per altri trattamenti – per esempio i dati raccolti da scuole, medici, associazioni sportive, servizi sociali – continua a valere la disciplina generale: chi esprime il consenso per il minore è l’esercente la responsabilità genitoriale, salvo i casi in cui la legge consenta o imponga il trattamento senza consenso (come in molte situazioni sanitarie o giudiziarie).
Ancora più sensibile è il capitolo delle foto dei minori sui social. Negli ultimi anni il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per ribadire che la pubblicazione online di immagini di bambini e ragazzi richiede una particolare attenzione. L’indicazione che emerge con chiarezza è che, per i minori sotto i 14 anni, la pubblicazione di foto sui social dovrebbe avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori, non di uno solo, proprio perché si tratta di un aspetto che tocca in modo profondo l’identità e la futura reputazione del minore. Sopra i 14 anni, la normativa italiana riconosce al ragazzo una capacità autonoma di decidere sulla diffusione della propria immagine, ma ciò non cancella la necessità di un dialogo in famiglia e di una valutazione attenta dei rischi.
La giurisprudenza più recente e i provvedimenti del Garante hanno anche chiarito che un genitore non può pubblicare foto del figlio in modo sistematico sui propri profili social contro la volontà dell’altro genitore, soprattutto se esiste un affidamento condiviso. In diverse decisioni è stato ordinato di rimuovere le immagini già pubblicate e di astenersi da nuove pubblicazioni senza il consenso congiunto. Anche qui, dunque, il tema di chi esprime il consenso per il minore si traduce in una responsabilità concreta: quella di valutare quanto sia opportuno esporre il figlio in uno spazio digitale che, per definizione, ha memoria lunga.
Servizi online e app: perché i 14 anni fanno la differenza
La soglia dei 14 anni nel digitale rischia spesso di essere letta in modo superficiale, come se da quel momento il minore potesse fare qualunque cosa online senza coinvolgere la famiglia. In realtà, la regola riguarda un aspetto specifico: la validità del consenso al trattamento dei dati personali per i servizi della società dell’informazione. Significa che, ad esempio, un quattordicenne può iscriversi a una piattaforma online e accettare l’informativa privacy con un consenso valido, ma non che ogni sua scelta digitale sia automaticamente corretta o priva di rischi.
Per i genitori, questo passaggio è delicato: da un lato, perdono il potere formale di essere gli unici a poter esprimere il consenso per il minore in quella sfera; dall’altro, mantengono il dovere di educare e vigilare sull’uso degli strumenti digitali. È il momento in cui diventa cruciale spiegare che cosa significa autorizzare l’uso dei propri dati, accettare cookie, condividere informazioni personali, impostare profili pubblici o privati.
Per le piattaforme, invece, la soglia di 14 anni comporta l’obbligo di predisporre sistemi di verifica dell’età e del consenso genitoriale credibili, soprattutto quando si rivolgono a un pubblico di bambini e preadolescenti. In teoria, il quadro normativo è chiaro: sotto i 14 anni, chi esprime il consenso per il minore deve essere il genitore o il tutore; sopra i 14, la responsabilità ricade anche sul ragazzo, che diventa interlocutore diretto del titolare del trattamento. In pratica, però, il confine tra ciò che è dichiarato e ciò che avviene davvero sulla rete resta uno dei punti più critici della tutela dei minori online.
Genitori separati, affido e comunità: come cambia il consenso
Il quadro si complica ulteriormente quando si aggiunge la variabile della separazione o del divorzio. In Italia, il modello di riferimento è l’affidamento condiviso: in assenza di situazioni gravi, il giudice dispone che entrambi i genitori continuino a esercitare la responsabilità genitoriale, anche se il minore vive stabilmente con uno dei due. In questo schema, le decisioni di maggiore interesse per il figlio – salute, istruzione, educazione – dovrebbero essere prese congiuntamente, mentre le questioni quotidiane possono essere gestite in autonomia da chi si occupa del minore in quel momento.
Per chi deve capire chi esprime il consenso per il minore – medico, dirigente scolastico, allenatore, amministratore di una comunità – questo significa che la separazione, da sola, non elimina il ruolo decisionale di uno dei genitori. Se la scuola propone un cambio di indirizzo o se l’ospedale deve programmare un intervento importante, entrambi dovrebbero essere coinvolti, informati e messi in condizione di esprimere il proprio assenso o dissenso. Molte strutture, proprio per evitare contestazioni, chiedono ai genitori separati di dichiarare se esistano limitazioni alla responsabilità genitoriale decise dal giudice.
Ci sono però casi in cui il tribunale, pur mantenendo l’affidamento condiviso, attribuisce a uno dei genitori la facoltà esclusiva di decidere su determinate materie, spesso proprio la salute del figlio. Questo accade, ad esempio, quando uno dei due blocca in modo sistematico l’accesso a cure ritenute necessarie oppure quando il conflitto è tale da compromettere la rapidità delle decisioni. In questi casi, chi esprime il consenso per il minore in ambito sanitario diventa, a tutti gli effetti, il genitore individuato dal giudice, mentre l’altro mantiene un ruolo ma non ha l’ultima parola su quell’aspetto specifico.
Diversa ancora è la situazione dell’affidamento esclusivo, che resta una soluzione meno frequente ma non rara, soprattutto in presenza di gravi conflitti o inadeguatezze di uno dei genitori. Qui il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via prevalente e, nella pratica, è lui a firmare per le principali decisioni su salute, scuola, attività extrascolastiche. L’altro genitore mantiene diritti di visita e può contestare in giudizio scelte ritenute dannose, ma dal punto di vista operativo chi esprime il consenso per il minore è il genitore affidatario.
Un ulteriore scenario, sempre più presente in Italia, è quello dei minori in affido familiare o ospitati in comunità educative. In questi casi, la responsabilità genitoriale dei genitori d’origine non viene automaticamente cancellata, ma può essere limitata o sospesa dal tribunale. La famiglia affidataria o la comunità gestiscono il minore nella vita quotidiana: portarlo dal pediatra, firmare per le uscite scolastiche di routine, autorizzare attività sportive. Per le decisioni di maggiore rilievo – interventi sanitari importanti, cambi di scuola, spostamenti di lungo periodo – continua però a essere necessario il consenso di chi mantiene la responsabilità genitoriale o del tutore nominato.
Per chi opera sul campo, questo significa che la risposta alla domanda su chi esprime il consenso per il minore dipende, in queste situazioni, da una lettura precisa dei provvedimenti del tribunale: decreti di affido, sentenze di separazione, ordinanze sull’affidamento, eventuali revoche o limitazioni della responsabilità. Limitarsi a chiedere “la firma di chi lo porta” non è più sufficiente: per evitare errori pesanti, è indispensabile sapere esattamente chi, per la legge, è il soggetto legittimato a dire sì o no per il minore in quello specifico ambito.
Quando decide il giudice al posto dei genitori
In tutti i casi in cui il conflitto tra i genitori diventa insanabile e mette a rischio l’interesse del figlio, la questione di chi esprime il consenso per il minore viene rimessa al giudice. Accade sempre più spesso per i vaccini, ma anche per terapie psicologiche, scelte scolastiche, pubblicazione di immagini online. I tribunali si trovano a dover valutare non solo le ragioni dei genitori, ma anche le indicazioni dei medici, degli insegnanti, dei servizi sociali, e a decidere chi, concretamente, debba avere l’ultima parola.
Le soluzioni adottate sono diverse a seconda dei casi: dalla nomina di un curatore speciale che rappresenta il minore in un singolo procedimento, all’attribuzione permanente o temporanea a un genitore della facoltà di decidere su una materia specifica, fino alla modifica dell’affidamento. Ma il criterio guida resta sempre lo stesso: l’interesse del minore, considerato al di sopra delle posizioni dei singoli adulti coinvolti.
Per le famiglie italiane significa che l’uso del potere di consenso non è un terreno su cui consumare guerre personali. Chi esprime il consenso per il minore ha il dovere di farlo tenendo al centro la tutela concreta del figlio, consapevole che, se questo non avviene, il sistema offre strumenti per limitare o spostare quel potere. Per medici, dirigenti scolastici e operatori sociali, vuol dire che, davanti a conflitti insanabili, non si può forzare la mano: occorre coinvolgere l’autorità giudiziaria, perché solo il giudice può ridefinire, anche in modo chirurgico, chi è legittimato a decidere.
Perché sapere chi firma protegge davvero i minori
Alla fine, tutta la complessa architettura di regole, soglie di età, provvedimenti giudiziari e prassi operative ruota attorno a un punto preciso: la protezione concreta del minore. Chiedersi chi esprime il consenso per il minore non è un esercizio formale, ma un modo per capire chi, in un determinato momento, si assume la responsabilità di una scelta che incide sulla salute, sulla sicurezza, sull’immagine o sulla vita digitale di un bambino o di un adolescente.
Per i genitori, questo significa essere consapevoli che ogni firma su un modulo sanitario, scolastico, sportivo o digitale non è un atto di routine, ma l’esercizio di una responsabilità che la legge collega direttamente ai diritti del figlio. Significa sapere che, salvo eccezioni ben definite, nessun altro adulto può sostituirsi a loro in decisioni che contano, e che il coinvolgimento del ragazzo deve crescere con l’età, senza scaricare su di lui scelte troppo pesanti né ridurlo a semplice destinatario passivo.
Per chi lavora con i minori – medici, insegnanti, presidi, allenatori, educatori, amministratori di piattaforme digitali – conoscere con precisione chi può esprimere il consenso per il minore è una forma di tutela professionale e, insieme, un dovere etico. Vuol dire verificare la presenza di un genitore o di un tutore, leggere i provvedimenti di affido, chiedere chiarimenti quando la situazione familiare è complessa, evitare soluzioni di comodo basate su deleghe improvvisate o firme di chi non ha titolo per assumersi quella responsabilità.
Per i ragazzi, infine, il quadro che emerge è quello di una autonomia graduale. Nelle cure mediche, la loro voce viene riconosciuta e valorizzata man mano che crescono, anche se la firma resta in mano agli adulti. Nel digitale, a 14 anni possono esprimere direttamente il consenso per l’uso dei propri dati in alcuni servizi, ma restano comunque sotto il profilo educativo all’interno di un rapporto di responsabilità con la famiglia. In tutti gli altri ambiti, dal mondo della scuola allo sport, la regola di fondo non cambia: sono i genitori o il tutore a prendersi la responsabilità ultima delle scelte.
In un sistema così strutturato, sapere con esattezza chi può dire sì o no per il minore non è un dettaglio burocratico, ma la condizione minima per prendere decisioni valide, ridurre i contenziosi e garantire che a pagare il prezzo degli errori non sia, ancora una volta, il soggetto più fragile: il bambino o l’adolescente al centro della vicenda. Per le famiglie italiane e per chi lavora ogni giorno con i minori, prendersi il tempo di chiarire questo punto significa fare, già oggi, una parte importante del lavoro di tutela che la legge chiede a tutti.
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Questo articolo è stato redatto basandosi su informazioni provenienti da fonti ufficiali e affidabili, garantendone l’accuratezza e l’attualità. Fonti consultate: Ministero della Salute, Normattiva, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Giustizia, Camera dei Deputati.

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