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Chi è Domitilla Di Pietro e perché è indagata per stalking

Domitilla Shaula Di Pietro è una scrittrice, sceneggiatrice e pittrice romana con una lunga militanza pubblica contro la violenza di genere. Oggi il suo nome è legato a un’indagine penale: la Procura di Tivoli ha chiuso le indagini ipotizzando il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagno, un regista. Dossier, chat e verbali ricostruiscono, secondo l’accusa, messaggi ripetuti, telefonate, visite non desiderate e frasi minacciose seguite alla fine della relazione. Il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Roberto Bulgarini Nomi, che si prepara a chiedere il rinvio a giudizio. Per la diretta interessata vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
Il contesto temporale indicato negli atti comincia nel 2023, quando la relazione viene avviata, e si concentra soprattutto nel 2024, la stagione della rottura e dell’escalation di contatti ritenuti persecutori dall’accusa. La vicenda si sviluppa tra Roma e il distretto giudiziario di Tivoli. Dagli atti emergono, sempre secondo le cronache, contenuti espliciti di minaccia e una sequenza di tentativi di ricontatto nonostante i blocchi, anche con profili alternativi e numeri diversi. Allo stato, non risultano misure cautelari: si entra nella fase in cui il pm formula la richiesta e il giudice valuta se celebrare il processo.
Identità pubblica e percorso creativo
Il profilo pubblico di Domitilla Di Pietro nasce prima della cronaca giudiziaria. Negli anni si è definita come autrice e artista, con una cifra narrativa che tocca i temi della resilienza e della rinascita dopo il trauma. Il suo romanzo “Sei ore e ventitré minuti” è stato presentato come un racconto dell’esperienza di violenza subita e del dopo, con l’obiettivo dichiarato di trasformare un vissuto personale in voce civile. Alla scrittura ha affiancato la sceneggiatura, lavorando in ambito di cinema sociale. Questo percorso le ha dato visibilità in festival, presentazioni, rassegne, conferenze; un circuito di incontri dove ha sostenuto campagne e iniziative contro la violenza sulle donne. Nei profili pubblici, la descrizione è netta: “scrittrice, sceneggiatrice, pittrice”, con una dichiarazione d’intenti che suona come manifesto personale, “trasformo veleni in medicine”.
All’interno di questo orizzonte culturale è maturata una credibilità militante che oggi convive con l’attenzione giudiziaria. Il passaggio dall’impegno pubblico all’indagine produce fisiologicamente un corto circuito mediatico: la figura che parlava di tutela si ritrova sotto accusa per un reato inserito proprio nel capitolo della tutela delle persone dalle condotte persecutorie. Anche per questo il racconto dei fatti merita una metrica accurata, che tiene separati i piani: immagine e ipotesi di reato non sono la stessa cosa, e il secondo resta terreno del contraddittorio processuale.
Che cosa viene contestato: l’impianto accusatorio
Il cuore del fascicolo sta in una querela presentata dall’ex compagno, un regista. Stando a quanto riportano le cronache che hanno visionato gli atti, dopo il tentativo dell’uomo di interrompere la relazione, l’autrice avrebbe molestato e minacciato l’ex con chiamate, messaggi, vocali e visite inaspettate. In almeno un episodio, l’accusa ricostruisce un danneggiamento domestico e contatti fisici definiti aggressivi. Nelle chat agli atti compaiono frasi considerate intimidatorie; il quadro investigativo include anche la creazione di profili social alternativi e l’uso di numerazioni differenti per aggirare i blocchi. Tra i dettagli riportati dai media, anche l’episodio in cui la donna avrebbe mostrato all’ex presunti messaggi ricevuti da altri uomini, compreso un finto messaggio attribuito al sindaco di Milano Beppe Sala. Gli inquirenti ritengono che l’insieme di questi comportamenti, se provati, rientri nel perimetro dell’articolo 612-bis del Codice penale.
La scansione degli atti, per come ricostruita, segue il copione tipico dei procedimenti per stalking: raccolta delle denunce e dei riscontri, analisi dei dispositivi, testimonianze, eventuali sopralluoghi, avviso di conclusione delle indagini. A questo punto l’indagata e la difesa possono presentare memorie, chiedere interrogatori, depositare consulenze. Solo dopo il pm chiede o meno il rinvio a giudizio. Non esiste, allo stato, un pronunciamento di colpevolezza: si attende l’udienza in cui il giudice stabilirà se esistono i presupposti per andare a processo.
Cronologia e contesto: quando e dove si incardina la vicenda
L’avvio della relazione è collocato nel 2023, con l’interruzione l’anno successivo. Nei mesi che seguono, secondo l’accusa, si sarebbe attivato un circuito persecutorio fatto di pressioni comunicative e incursioni fisiche nella quotidianità dell’ex partner, fino a messaggi che la Procura qualifica come minacce. La geografia è quella di Roma e del distretto di Tivoli, dove opera l’ufficio requirente competente. È una cornice spaziale che non spiega i perché profondi, ma aiuta a capire come l’ipotesi di reato sia maturata: in un ambiente professionale e personale condiviso, tra luoghi di lavoro, abitazioni e reti sociali che incrociano frequentazioni comuni.
Nelle ricostruzioni giornalistiche compaiono elementi che, se confermati in giudizio, possono sorreggere il nesso persecutorio richiesto dalla norma: la reiterazione delle condotte, la loro intensità, le conseguenze sull’equilibrio della persona offesa e sulle sue abitudini di vita. Al tempo stesso, le stesse ricostruzioni registrano anche la voce della difesa, che invita a leggere i fatti dentro la dinamica fragile di una relazione finita male, con responsabilità incrociate da appurare lontano dai riflettori. Sono tasselli che prefigurano un processo complesso, dove la prova dovrà chiarire contesto, modalità e impatto delle singole azioni.
Le posizioni delle parti e lo stato del procedimento
Sulle posizioni in campo il quadro è definito. Da un lato, l’avvocato del regista che ha presentato la querela, Andrea Busà, sottolinea il contenuto delle minacce e la contraddizione tra l’impegno pubblico dell’indagata e i comportamenti che l’accusa le addebita. Dall’altro, il legale di Di Pietro, Claudio Urciuoli, rimarca che siamo di fronte alla versione di una parte e che questa potrà essere smentita o ridimensionata alla prova dei fatti, anche alla luce della dinamica tossica della relazione evocata dalla difesa. In mezzo, la Procura che ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio, e un futuro giudice che valuterà prima la fondatezza della richiesta, poi – se il processo verrà aperto – il merito delle condotte contestate.
Nella sostanza, il procedimento siede ora su un crinale processuale: al termine delle indagini preliminari la legge riconosce all’indagato ampie facoltà difensive. È la fase in cui si può portare documentazione, chiedere di essere ascoltati, depositare memorie e perizie. Una volta depositata l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, le carte passano al giudice dell’udienza preliminare che decide se aprire il dibattimento, disporre ulteriori approfondimenti o archiviare. Un percorso che ha tempi non immediati e che, per sua natura, richiede pazienza istituzionale e linguaggio misurato da parte di tutti.
Cosa dice la legge sugli atti persecutori
Per mettere a fuoco il perimetro giuridico della contestazione è utile ricordare cosa prevede l’articolo 612-bis del Codice penale. La norma punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta una persona in modo da provocare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o quella di persone vicine, o da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. La pena base arriva fino a sei anni e sei mesi di reclusione; sono previste aggravanti se il fatto è commesso, tra l’altro, dal coniuge o da chi è legato da relazione affettiva alla vittima, o se avviene tramite strumenti informatici o telematici.
La giurisprudenza italiana ha precisato negli anni alcuni indirizzi applicativi: per configurare il reato non basta un conflitto di coppia, occorre che la serie di condotte determini effetti concreti sulla vita della persona offesa. La tutela si concentra proprio su questi esiti: ansia persistente, paura fondata, mutamento delle abitudini. Lo stalking “digitale” – ossia minacce e molestie veicolate attraverso chat, social e telefonate compulsive – è considerato a tutti gli effetti all’interno della fattispecie, se concorre a produrre gli effetti lesivi richiesti dalla legge. Nella prassi investigativa, gli elementi più frequenti sono estrazioni forensi dei telefoni, copie forensi dei profili social, tabulati, screenshot, vocali, oltre a referti medici o psicologici quando disponibili.
Un tratto spesso poco raccontato è la procedibilità: il reato di atti persecutori, salvo alcune ipotesi, si procede a querela della persona offesa, presentabile entro sei mesi dai fatti. Nelle aggravanti previste, o in presenza di minacce gravi e reiterate, si può procedere d’ufficio. In caso di pericolo attuale, la legge e la prassi consentono misure urgenti di protezione della presunta vittima. Il sistema è tarato per intervenire rapidamente quando c’è rischio, ma chiede rigore probatorio quando si va al merito.
Immagine pubblica e racconto mediatico
Il nome di Di Pietro, negli ultimi anni, è stato associato a presentazioni, rassegne e iniziative legate alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. L’indagine attuale, per questo, ha acceso un riflettore ulteriore: la contraddizione apparente tra un profilo impegnato e l’ipotesi accusatoria di stalking. È una sovraesposizione tipica del nostro ecosistema mediatico, che tende a cercare simmetrie e antitesi: l’attivista che finisce indagata diventa notizia non solo per i fatti, ma per il corto circuito simbolico. In casi come questo, l’equilibrio giornalistico sta nel non trasformare la narrazione in una sentenza sociale anticipata, ricordando che una contestazione resta tale fino al verdetto e che le parti hanno diritto a far valere la propria versione con gli strumenti del processo.
Il dibattito pubblico trae spesso dal caso particolare spunti per discutere di coerenza personale e autenticità dei messaggi. È un piano interessante, ma secondario rispetto a quello giudiziario. Qui contano le prove, le date, i contatti, le parole registrate e contestualizzate. Conta soprattutto l’effetto sulla vita concreta della persona offesa, che è il baricentro della norma sugli atti persecutori. Dall’altra parte, conta la ricostruzione integrale dei fatti, comprensiva di circostanze attenuanti, provocazioni, malintesi, come spesso emergono in storie di relazioni finite e comunicazioni incendiarie. È da questo attrito, rigorosamente in aula, che discende la verità processuale.
Ritratto aggiornato: chi è oggi Domitilla Di Pietro
Togliendo per un attimo la lente della cronaca, il ritratto di Domitilla Shaula Di Pietro rimanda a una carriera ibrida: arti visive, scrittura, sceneggiatura. La sua presenza in libreria e nelle rassegne ha intercettato un pubblico attento ai temi civili. Il romanzo d’esordio ha tenuto insieme autobiografia e narrazione; sulle pagine editoriali e nei festival è stata presentata come voce che racconta il trauma con lo strumento della letteratura. Questa biografia culturale non cancella e non spiega la vicenda penale, ma offre il contesto di una figura pubblica la cui autorevolezza percepita è oggi interrogata da una inchiesta. Per le regole della buona informazione, la verifica resta sul perimetro dei fatti e sulla trasparenza dei passaggi: indagine chiusa, iniziativa del pm, udienza davanti al giudice, eventuale dibattimento.
Nel frattempo, la storia ha già generato reazioni nei luoghi digitali dove l’autrice ha costruito negli anni una relazione con i lettori. La visibilità, in queste ore, si traduce in attenzione critica: c’è chi difende il percorso artistico e chi sottolinea la gravità delle frasi riportate dalle carte. È il riflesso della nostra sfera pubblica, rapida nel giudizio e spesso spigolosa. Ancora una volta, il confine tra moralismo e cronaca si allarga e chiede prudenza: la giustizia ha un tempo e un metodo che non coincidono con il feed dei social.
Un reato che parla al presente: dati, strumenti, prassi
Senza scendere nella statistica minuta, che varia di anno in anno, il reato di stalking è da tempo una spia del disagio relazionale e dell’abuso di strumenti digitali nei conflitti privati. Le procure e le forze di polizia hanno sviluppato prassi di raccolta elettronica delle prove e canali dedicati per la tutela immediata delle presunte vittime. Nel distretto di Tivoli, come in altri, il tema è all’ordine del giorno: comunicati e iniziative ricordano che la rete territoriale – sanità, servizi sociali, uffici giudiziari, forze dell’ordine – è essenziale per intervenire presto. In casi mediatici, a questa macchina si aggiunge la necessità di raffreddare il racconto giornalistico, evitando semplificazioni che non rendono giustizia né a chi denuncia, né a chi è indagato.
Il caso Di Pietro si inserisce qui, nel presente di un Paese che ha imparato a riconoscere la gravità delle condotte persecutorie, ma che deve ancora equilibrare la protezione della vittima con la garanzia dei diritti della difesa. È un equilibrio quotidiano, fatto di decisioni rapide quando servono e di processi scrupolosi quando la prova deve essere misurata con rigore. È anche un banco di prova per una comunicazione pubblica che sappia distinguere tra impegno civile e responsabilità penale, tra immagine e atti.
L’ultima fotografia utile
Alla domanda sostanziale chi è Domitilla Di Pietro e perché è indagata per stalking, la risposta – oggi – tiene insieme biografia e carte. È una autrice e sceneggiatrice nota per l’impegno contro la violenza sulle donne; è indagata dalla Procura di Tivoli per atti persecutori nei confronti dell’ex compagno regista, sulla base di messaggi, telefonate, visite e frasi riportate nelle chat agli atti e di alcuni episodi ricostruiti dagli inquirenti; la Procura ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. Nel mezzo, c’è la difesa che contesta e chiede di riportare la vicenda dentro i confini di una relazione tossica e non di un reato. Fino a quando un giudice non avrà deciso, non esistono colpevoli, esistono accuse da dimostrare e diritti da garantire, sul filo teso che separa la narrazione pubblica dalla prova processuale.
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Questo articolo è stato redatto basandosi su informazioni provenienti da fonti ufficiali e affidabili, garantendone l’accuratezza e l’attualità. Fonti consultate: Sky TG24, la Repubblica, Corriere della Sera, Normattiva, Camera dei deputati.

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