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Quando si prende la quattordicesima: tempi e a chi spetta

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quando si prende la quattordicesima

La quattordicesima per i lavoratori dipendenti del settore privato viene corrisposta tra fine giugno e tutto luglio, con una data precisa fissata dal contratto collettivo applicato in azienda. In molti comparti del terziario–commercio e dei servizi, il pagamento avviene entro i primi giorni di luglio; in altri settori la finestra è tra il 20 giugno e il 31 luglio, con scostamenti di pochi giorni secondo quanto stabilito dal CCNL. Non esiste una legge unica che imponga un giorno nazionale: la scadenza dipende dal contratto e dalla prassi aziendale, ferma restando la regola che la quattordicesima matura nel corso dell’anno e viene liquidata in un’unica soluzione estiva ai dipendenti che ne hanno diritto.

Per i pensionati, la quattordicesima – tecnicamente “somma aggiuntiva” INPS – viene accreditata insieme alla pensione di luglio a chi ha almeno 64 anni e rientra nelle soglie di reddito previste annualmente. Chi compie 64 anni nella seconda parte dell’anno riceve l’importo a dicembre, in via automatica se l’INPS dispone dei dati reddituali necessari. Si tratta di un aiuto mirato, non tassato, che integra l’assegno dei destinatari in base agli anni di contribuzione e alla fascia di reddito.

A chi spetta: regole chiare per dipendenti e pensionati

La quattordicesima spetta solo se prevista dal contratto collettivo. In Italia molti CCNL del privato – in particolare nell’area commercio, turismo, servizi e parte dell’artigianato – includono la mensilità aggiuntiva estiva; altri comparti riconoscono solo la tredicesima di dicembre. Il pubblico impiego in linea generale non prevede la quattordicesima, ma resta garantita la tredicesima natalizia. Nelle imprese private, la lettera di assunzione e la busta paga sono i primi documenti da controllare: indicano il CCNL applicato e quindi se la quattordicesima è dovuta e quando viene erogata.

Nella pratica, la platea dei beneficiari tra i dipendenti comprende full time e part time, apprendisti, tempo determinato e indeterminato, se coperti da un contratto che prevede questo istituto. La maturazione segue regole precise: la quattordicesima si accumula mese per mese, generalmente con quote di 1/12 per ogni mese interamente lavorato o considerato utile. Periodi come ferie, festività, malattia entro i limiti contrattuali, infortunio sul lavoro e maternità/paternità obbligatoria sono di norma computati; tempi di assenza non retribuiti o sospensioni senza maturazione non generano quota. Ogni CCNL specifica i dettagli e le esclusioni, ma il principio cardine resta costante: la quattordicesima è retribuzione differita che si accumula lungo l’anno e si paga d’estate.

Sul versante pensionati, la somma aggiuntiva spetta a chi percepisce pensioni previdenziali (vecchiaia, anticipata, assegno ordinario di invalidità, reversibilità) e rientra nei limiti reddituali aggiornati ogni anno. Restano escluse le prestazioni assistenziali come assegno sociale e indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità civile. L’accredito è automatico: l’INPS incrocia i dati e, se il requisito anagrafico e reddituale c’è, versa l’importo con la mensilità di luglio; in caso di requisiti maturati da luglio in poi, l’ente liquida a dicembre. Se qualcosa non torna – importo non ricevuto, reddito non aggiornato – è possibile chiedere ricostituzione o inviare la dichiarazione reddituale tramite patronato o servizi online.

Come si calcola per i lavoratori: esempi, regole e verifiche in busta paga

Il calcolo della quattordicesima per i dipendenti è in genere lineare: si parte dalla retribuzione base di riferimento prevista dal contratto e la si moltiplica per le quote maturate nell’anno di competenza (di solito da luglio dell’anno precedente a giugno dell’anno in corso, se la liquidazione è a luglio). Il valore maturato in ciascun mese equivale, in molti CCNL, a 1/12 della retribuzione utile. Su questa base possono incidere gli elementi fissi della busta paga (minimo tabellare, contingenza nei contratti che la prevedono, scatti di anzianità, indennità fisse), mentre straordinari, premi variabili o indennità occasionali possono essere esclusi o inclusi solo in parte secondo la disciplina contrattuale.

Per rendere concreto il meccanismo, immaginiamo Sara, impiegata nel commercio con retribuzione lorda mensile di 1.650 euro e contratto che prevede la quattordicesima a luglio. Se ha lavorato continuativamente da luglio a giugno, maturerà 12/12 e riceverà, al lordo, un importo molto vicino alla mensilità base: circa 1.650 euro lordi, al netto delle ritenute contributive e fiscali. Se invece Marco è stato assunto a novembre, e al 30 giugno ha maturato 8 mesi utili, la sua quattordicesima varrà 8/12 della retribuzione mensile di riferimento. Se un mese non è interamente lavorato o non è considerato utile, in diversi CCNL scatta la maturazione frazionata: con soglie minime (ad esempio 15 giorni) si considera utile il mese; sotto, il mese può non contare. Questi dettagli vanno sempre confrontati con il testo del CCNL applicato.

In busta paga, la quattordicesima appare come voce separata nella mensilità di giugno o luglio (a seconda della data di erogazione), con indicazione dell’imponibile contributivo e fiscale e delle trattenute applicate. È soggetta a contributi e IRPEF come normale retribuzione, senza regimi sostitutivi. Sui cedolini successivi può comparire un prospetto di maturazione annuale, utile per verificare mesi utili, assenze, conguagli ed eventuali arretrati o errori. Se l’importo sembra più basso del previsto, le ragioni più comuni sono assunzione in corso d’anno, periodi non maturati, part time verticale con mesi non lavorati o l’esclusione di alcune voci dalla base di calcolo stabilita dal contratto.

Particolare attenzione meritano i contratti a termine che cessano prima dell’estate: in questi casi la quota di quattordicesima maturata viene liquidata nel TFR o in un cedolino di cessazione, con un calcolo identico ma pro-rata rispetto al periodo effettivamente lavorato. Se il rapporto termina a luglio dopo l’erogazione, la quattordicesima è già stata pagata e non rientra nel TFR; se termina prima, confluisce con le altre competenze di fine rapporto.

Date e prassi nei principali contratti: cosa aspettarsi davvero

Le scadenze di pagamento oscillano entro una finestra consolidata: fine giugno–fine luglio. Nei servizi, commercio e turismo, la prassi più diffusa è erogare a luglio, spesso con cedolino dedicato o insieme alla retribuzione di luglio. In alcuni studi professionali e in realtà di piccole e medie dimensioni, soprattutto quando la quattordicesima è istituto radicato da anni, l’accredito avviene già a fine giugno. Nel comparto alimentare e in alcuni segmenti dei servizi in appalto, la finestra può spingersi più avanti, pur restando entro il 31 luglio. Queste differenze non sono casuali: derivano dalla testualità del CCNL e dalle procedure contabili interne alla singola azienda.

È importante ricordare che non tutti i contratti riconoscono la quattordicesima. In vari comparti industriali la prassi è solo tredicesima; in altri, soprattutto nella distribuzione e in alcuni servizi, la doppia mensilità aggiuntiva è divenuta una leva competitiva nella contrattazione. Chi cambia lavoro tra primavera ed estate può sperimentare differenze marcate: passando da un CCNL senza quattordicesima a uno che la prevede, maturerà la quota solo dal nuovo rapporto; nel caso opposto, deve considerare che non avrà accredito estivo ma solo tredicesima a dicembre. Le aziende multi-CCNL con sedi diverse applicano la regola del contratto riferita a ciascun perimetro, con cedolini differenti per unità produttiva o mansione, se necessario.

Un’altra variabile riguarda la rateizzazione. La formula classica è la liquidazione una tantum a giugno/luglio, ma in alcuni contesti aziendali la quattordicesima può essere erogata in più tranche, pur restando contabilmente una mensilità aggiuntiva maturata. Si tratta di scelte regolate dal contratto o previste da accordi integrativi. Dal punto di vista del lavoratore, la rateizzazione spalma il flusso di cassa, ma attenua l’effetto “bonus estivo”; dal punto di vista dell’azienda, consente una gestione più graduale dei costi del personale senza incidere sui diritti maturati.

La quattordicesima dei pensionati: requisiti, importi, controlli

Per i pensionati, la quattordicesima è uno strumento selettivo e mirato che rafforza il potere d’acquisto nei mesi estivi. Il requisito anagrafico è 64 anni compiuti entro l’anno di erogazione; il requisito reddituale fa riferimento al reddito personale annuo, sulla base del quale si colloca il pensionato in una fascia che determina l’importo spettante; contano anche gli anni di contribuzione complessivamente maturati, con scaglioni distinti per lavoratori dipendenti e autonomi. Gli importi sono aggiornati ogni anno e crescono al crescere della storia contributiva, fermo restando il tetto reddituale.

L’erogazione avviene a luglio per chi ha già i requisiti; a dicembre per chi compie 64 anni tra luglio e dicembre o per chi regolarizza i dati reddituali in tempo utile per la seconda finestra. L’importo è automatico se l’INPS ha tutte le informazioni; diversamente, può essere necessario presentare o aggiornare la dichiarazione reddituale. Un elemento non secondario per il pensionato è la natura fiscale di questa somma: la quattordicesima non è soggetta a IRPEF, quindi arriva integralmente sul cedolino, senza trattenute d’imposta, differenziandosi così dalla quattordicesima dei lavoratori dipendenti.

Quali pensioni generano il diritto? Rientrano in linea di massima le pensioni di vecchiaia, anticipate, le reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità, mentre restano fuori le prestazioni assistenziali (assegno sociale, invalidità civile, indennità) e ogni trattamento non previdenziale. Se un pensionato non riceve la somma pur ritenendosi avente diritto, conviene verificare i redditi dichiarati, la composizione familiare e l’età registrata agli atti, perché un aggiornamento anagrafico o una comunicazione integrativa possono sbloccare l’accredito nella finestra successiva.

Cosa fare se non arriva: come muoversi tra paghe, INPS e contratti

Se la quattordicesima non viene pagata al lavoratore dipendente entro la finestra fine giugno–fine luglio, il primo passo è controllare il CCNL applicato e il cedolino dell’ultimo mese. Bisogna verificare se il contratto prevede la mensilità aggiuntiva, qual è la scadenza, quanti dodicesimi risultano maturati e se ci sono assenze o periodi non utili che ne hanno ridotto la quota. Un confronto con l’ufficio paghe chiarisce quasi sempre la situazione: a volte lo stacco contabile cade a fine mese e l’importo compare sul cedolino di luglio; altre volte la liquidazione è predisposta con un cedolino extra emesso nei primi giorni di luglio.

Se il lavoratore ritiene ci sia un errore di calcolo – ad esempio mesi utili non conteggiati, base retributiva errata, assenze coperte che risultano come non maturate – può chiedere una rettifica e, se necessario, farsi assistere da un consulente del lavoro o dalla RSU/RSA. In caso di inadempienza vera e propria (mancato pagamento pur dovuto), gli strumenti sono quelli ordinari: diffida formale, eventuale conciliazione presso gli organismi competenti e, se non si compone la controversia, azione giudiziale. I termini di prescrizione per i crediti di lavoro decorrono in base al rapporto in essere e alla sua cessazione: conviene muoversi per tempo e conservare buste paga, contratto, accordi e ogni documento utile.

Per i pensionati che non vedono la somma aggiuntiva nel cedolino di luglio, la prima verifica riguarda i requisiti: età, reddito, tipologia di pensione e, se necessario, i redditi dell’anno precedente già acquisiti dall’INPS. Quando l’INPS non possiede un dato reddituale aggiornato o quando il pensionato raggiunge i 64 anni dopo giugno, la somma viene spostata a dicembre. Se neppure a dicembre l’importo arriva e i requisiti ci sono, si può presentare domanda di ricostituzione con l’assistenza di un patronato, allegando la documentazione che prova la fascia reddituale e gli anni di contribuzione. Nelle settimane successive alla domanda, l’INPS ricalcola e accredita gli importi dovuti, compresi eventuali arretrati.

Impatto fiscale e contributivo: cosa cambia tra lavoratori e pensionati

Sul piano fiscale, la quattordicesima dei dipendenti segue la disciplina della retribuzione ordinaria: è imponibile ai fini contributivi e IRPEF, e concorre, insieme alle altre voci del periodo, al conguaglio di fine anno. In pratica, sull’importo lordo si applicano i contributi a carico del lavoratore e la ritenuta IRPEF calcolata dall’azienda. Le addizionali regionali e comunali si applicano secondo le regole del periodo d’imposta, spesso tramite rateizzazione sui mesi di paga. È utile ricordare che la quattordicesima non gode di un regime fiscale sostitutivo: entra a pieno titolo nell’imponibile e può incidere su detrazioni e scaglioni in sede di conguaglio.

Per i pensionati, la quattordicesima è invece esente da IRPEF: viene pagata netta e non si somma al reddito ai fini fiscali. Questo aspetto rende l’accredito di luglio più “pieno” rispetto alle gratifiche dei lavoratori. Dal punto di vista contributivo, naturalmente non si pongono trattenute. L’esenzione IRPEF è una delle ragioni per cui l’importo, seppur calcolato su base selettiva in relazione a reddito e contributi, ha un impatto immediato sul potere d’acquisto delle fasce interessate.

Domande pratiche ricorrenti spiegate con casi reali

Chi lavora con part time verticale si chiede spesso se matura la quattordicesima. La risposta è , ma pro-rata: maturano solo i mesi in cui c’è stata attività, e l’importo è proporzionato all’orario contrattuale. Se Giulia lavora tre giorni a settimana per tutto l’anno e il suo CCNL prevede la quattordicesima, maturerà 12/12 ma con parametri part time, quindi l’importo sarà coerente alla sua retribuzione ridotta. Se Paolo lavora su cicli annui con mesi non lavorati (part time verticale “puro”), maturerà solo i mesi lavorati e la quattordicesima si abbasserà in proporzione.

Altro caso tipico è la maternità obbligatoria: è in genere utile alla maturazione, quindi una lavoratrice che ha trascorso cinque mesi in maternità nel periodo di riferimento non perde le quote relative a quei mesi. Diverso il caso di aspettative non retribuite o permessi fuori dal perimetro di maturazione contrattuale: in questi casi il mese può non contare. Con la malattia si guarda ai limiti contrattuali: entro un certo numero di giorni l’assenza è coperta e quindi utile; superate le soglie, si può sospendere la maturazione.

Tra i pensionati, un dubbio ricorrente riguarda chi supera di poco il limite reddituale. Qui il margine è rigoroso: se il reddito supera la soglia, la quattordicesima non spetta o può essere ridotta per non eccedere i limiti. Per questo è fondamentale verificare tutti i redditi rilevanti (ad esempio rendite, lavori saltuari, arretrati) e, in caso di oscillazioni, considerare che l’INPS opera conguagli e recuperi anche l’anno successivo, in presenza di dati aggiornati.

Infine, chi ha due rapporti nello stesso anno con CCNL diversi può ricevere la quattordicesima solo dal datore che applica il contratto che la prevede e per i mesi utili maturati lì. Le quote maturate in un rapporto senza quattordicesima non esistono e non si trasferiscono; viceversa, le quote maturate in un contratto con quattordicesima e non ancora liquidate al momento della cessazione confluiscono nel cedolino di fine rapporto.

Pagamenti, tempi tecnici e controlli di qualità del cedolino

Le aziende programmavano storicamente l’erogazione tra terza e quarta settimana di giugno o nei primi giorni di luglio, in modo da coordinarsi con costi, flussi di cassa e adempimenti contributivi. L’avvento dei cedolini digitali e dei portali HR ha reso più visibile l’iter: spesso il lavoratore vede caricato il cedolino con qualche giorno d’anticipo, anche se la valuta bancaria resta quella fissata dall’azienda. Nel cedolino dedicato alla quattordicesima, i controlli essenziali riguardano: mesi utili, base di calcolo, parametri part time, assenze e conguagli. Un errore tipografico o un flag sbagliato in procedura paghe può generare scostamenti: conviene segnalare subito, perché rettifiche e integrazioni si gestiscono meglio entro il mese successivo.

Per chi riceve la quattordicesima sullo stesso cedolino dello stipendio di luglio, l’imponibile complessivo risulta più alto e, di conseguenza, può aumentare l’IRPEF di quel mese. Non è un’anomalia: il conguaglio di fine anno ricalibra tutto sul totale annuo. Se si vuol ridurre l’effetto picco in busta, è possibile programmare con l’ufficio paghe un’eventuale rateizzazione se prevista dai sistemi interni o da accordi aziendali, ricordando che non tutti i CCNL lo consentono.

Per i pensionati, il controllo è più semplice: nel cedolino di luglio compare una riga dedicata alla somma aggiuntiva con il relativo importo netto. Se l’importo non c’è, prima di preoccuparsi è utile verificare l’età (64 compiuti entro giugno?) e la fascia reddituale; in caso di requisiti maturati dopo l’estate, l’appuntamento è a dicembre. Quando invece si ritiene che l’importo sia inferiore al dovuto, la strada più rapida è rivolgersi a un patronato per una verifica della posizione contributiva e dei redditi considerati dall’INPS.

Un calendario che conviene conoscere: dal primo mese al pagamento

Sapere quando si prende la quattordicesima aiuta a gestire spese e risparmi. Per chi lavora con un CCNL che la prevede, il calendario è questo: si matura la quota ogni mese utile, la contabilità chiude i conteggi a fine giugno (se l’erogazione è in estate), e l’accredito avviene tra fine giugno e tutto luglio. Se il rapporto cessa prima dell’erogazione, la quota è pagata con il TFR; se si cambia lavoro, la maturazione riparte secondo il nuovo CCNL. In caso di assenze lunghe o part time verticale, è fondamentale capire quali mesi contano e con quali regole.

Per i pensionati il quadro è ancora più nitido: la somma aggiuntiva arriva a luglio se ci sono 64 anni e requisiti reddituali in regola; a dicembre per chi raggiunge l’età da luglio in poi o per chi regolarizza i redditi nella seconda parte dell’anno. Non serve presentare domanda se l’INPS ha i dati: l’accredito è automatico. In caso contrario, una comunicazione tramite patronato o servizi online sblocca la pratica, con eventuali arretrati a seguire.

Il momento giusto in busta e sul cedolino della pensione

In definitiva, il momento giusto è scritto nero su bianco nei contratti e nelle circolari operative: giugno–luglio per la maggior parte dei dipendenti del privato che ne hanno diritto, luglio per i pensionati con requisiti e dicembre per i casi che maturano nella seconda metà dell’anno. La differenza tra i due mondi è sostanziale: per i lavoratori la quattordicesima è una voce di retribuzione differita, tassata e contributiva, agganciata al CCNL; per i pensionati è una misura selettiva di integrazione del reddito, netta, calibrata su anni di contributi e soglie.

Per rendere l’informazione davvero utile, restano tre accortezze pratiche. Primo: conoscere il contratto applicato e leggere il cedolino di giugno/luglio per capire quando e quanto. Secondo: tenere conto di assenze, ingressi e uscite dal lavoro nel periodo di riferimento, perché la quattordicesima è pro-rata e non sempre coincide con una mensilità piena. Terzo: per i pensionati, verificare età e redditi e non trascurare una ricostituzione se i dati non sono aggiornati. Sono attenzioni semplici che evitano sorprese e, soprattutto, aiutano a pianificare spese e impegni familiari nella stagione in cui arrivano vacanze, bollette estive e scadenze.

Un’estate che vale: quattordicesima senza sorprese

La quattordicesima arriva d’estate ed è pensata per sostenere i consumi e dare respiro ai bilanci delle famiglie nel periodo in cui le spese tendono a crescere. Per i lavoratori è l’appuntamento tradizionale tra fine giugno e luglio, legato al contratto e alla storia lavorativa degli ultimi dodici mesi; per i pensionati è il cedolino di luglio, con una misura mirata che pesa netta e che, se non scatta a luglio, trova posto a dicembre.

Conoscere regole, finestre e calcoli consente di anticipare i conti, evitare equivoci e chiedere correzioni quando servono. Che si tratti della prima busta paga estiva o della pensione di metà anno, il segreto è sapere per tempo come funziona davvero: calendario alla mano, contratto in chiaro e verifiche puntuali sul cedolino. È così che la mensilità aggiuntiva smette di essere un’incognita e diventa una certezza utile, al momento giusto.


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Questo articolo è stato redatto basandosi su informazioni provenienti da fonti ufficiali e affidabili, garantendone l’accuratezza e l’attualità. Fonti consultate: INPSCGILCISLUILIl Sole 24 OreCorriere della Sera.

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