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Capacità di intendere e di volere: droga e alcol sono attenuanti?

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mani di uomo con manette in bianco e nero

Alcol e droghe scelte non cancellano la responsabilità: fra perizie, casi recenti e verità giuridiche, si apre uno sguardo chiaro e lucido

No: l’assunzione volontaria di alcol o droghe non attenua la responsabilità penale. Nel nostro ordinamento chi sceglie di alterarsi e poi commette un reato resta imputabile: la capacità di intendere e di volere non si considera automaticamente compromessa e l’intossicazione non è un lasciapassare. Gli spazi per una riduzione della pena si aprono solo quando l’alterazione è involontaria (sostanze assunte a insaputa) oppure quando esiste una patologia psichica vera e documentata – una malattia, non un semplice “ero ubriaco” – che abbia inciso in modo serio sull’autocontrollo.

Detto fuori dai giri di parole: droga e alcol scelti non sono scuse. Possono anzi pesare in senso negativo se l’assunzione è stata preordinata (bere o drogarsi “per farsi coraggio” o per abbassare volutamente le inibizioni). Nei reati contro la persona, e in particolare nella violenza sessuale, la linea è netta: nessuna sostanza giustifica o alleggerisce la gravità dell’offesa. Eventuali valutazioni tecniche riguardano solo lo stato mentale dell’imputato e il suo grado di autodeterminazione al momento del fatto, e richiedono perizie serie, non dichiarazioni estemporanee.

Cosa significa davvero capacità di intendere e di volere

Nel linguaggio del diritto non parliamo di impressioni, ma di due facoltà precise. Intendere vuol dire comprendere il significato e il disvalore sociale del proprio gesto; volere è la capacità di decidere e controllare la condotta. Se una infermità mentale annulla entrambe, la persona è non imputabile; se le diminuisce sensibilmente, la pena può essere ridotta. È un accertamento che non si improvvisa: serve una perizia psichiatrico-forense, servono documenti clinici, serve una coerenza tra diagnosi e comportamento prima, durante e dopo i fatti.

Qui il diritto è rigoroso. Non basta dire “ero fuori” per ottenere uno sconto: bisogna dimostrare che c’era un disturbo specifico (psicosi, disturbo maggiore dell’umore, decadimento cognitivo, disturbi dell’impulso su base organica, dipendenza cronica con deterioramento) e che quel disturbo ha davvero condizionato la condotta. Serve il nesso: il disturbo deve essere causa – o concausa rilevante – della perdita di controllo, non un’etichetta appiccicata dopo. È la differenza tra la fragilità e la malattia, tra un momento di sbandamento e una struttura psichica alterata.

Questo rigore serve a proteggere tutti. Protegge l’imputato da giudizi superficiali, ma protegge anche la collettività dall’idea pericolosa che basti un bicchiere di troppo per “cancellare” la responsabilità. La capacità di intendere e di volere non è un concetto elastico che si piega all’occasione: è un cardine del processo penale, e come tale viene trattato.

Droghe e alcol: volontarietà, patologia, preordinazione

Il punto più frainteso è la volontarietà. Se una persona sceglie di bere o di drogarsi, la legge non la premia: ubriachezza volontaria e intossicazione volontaria non escludono l’imputabilità e non sono attenuanti automatiche. All’opposto, quando l’assunzione è preordinata al reato – cioè usata come strumento per abbassare freni, aumentare aggressività o “togliere paura” – può addirittura diventare un elemento aggravante, perché denota consapevolezza del fine e determinazione nel perseguirlo.

Esiste un’altra scena, molto diversa: l’involontarietà. Se una sostanza viene somministrata a insaputa o un farmaco prescritto produce effetti collaterali imprevedibili e dirompenti, allora sì, il tema può cambiare. Qui non c’è scelta, c’è caso fortuito; la responsabilità può essere rivalutata, ma attenzione: l’onere della prova è altissimo. Servono analisi, cartelle, protocolli medici, tracciabilità della sostanza. Il “me l’hanno messa nel bicchiere” non basta se resta parola.

C’è poi il capitolo della dipendenza patologica. Non la semplice abitudine, non l’uso ricreazionale, ma una condizione clinica che abbia modificato in profondità funzioni cognitive e condotta, lasciando segni oggettivi. Quando la dipendenza diventa malattia e si intreccia con disturbi psichici maggiori, il discorso può avvicinarsi al terreno del vizio di mente. Anche qui, però, decide la perizia: anamnesi, ricoveri, test, percorsi terapeutici, esiti neuropsicologici. Un singolo episodio di “sballo” non è una diagnosi; una diagnosi vera non è un lasciapassare, ma una lente attraverso cui valutare con più giustizia.

La cronaca che accende il dibattito: Roma e il caso Pifferi

Le notizie riportano spesso il tema sotto i riflettori. A Roma, la denuncia di una violenza sessuale in un parco del 26 agosto 2025 ha riacceso il dibattito pubblico, con il solito riflesso immediato: “era ubriaco?”, “era drogato?”. È una scorciatoia retorica. Se l’alterazione è volontaria, non attenua nulla. Le indagini chiariranno responsabilità e dinamiche, ma il principio non cambia: l’eventuale presenza di alcol o stupefacenti nell’autore non rende la condotta meno grave né la sposta su un piano “comprensibile”. La tutela della vittima e della sua autodeterminazione rimane centrale, e la sostanza assunta dall’aggressore, quando scelta, non è un argomento a discarico.

Diverso è il terreno su cui si è discusso nel caso Alessia Pifferi, a lungo valutato sotto il profilo della imputabilità. Qui non si parla di alcol o droga nei minuti del fatto, ma del nucleo duro della capacità di intendere e di volere: c’era, non c’era, in che misura era compressa? La differenza è cruciale per evitare il cortocircuito comunicativo fra alterazione episodica autoindotta e infermità. Nel primo scenario la responsabilità resta personale e piena; nel secondo si apre un’indagine sul funzionamento psichico dell’imputato e sulla sua libertà interiore al momento dell’azione.

Questa distinzione non è accademica, è pratica. Se confondiamo i piani, finiamo per dare messaggi pericolosi: o che tutto si spiega con “era fatto”, o che nulla conta oltre il reato nudo e crudo. In realtà il diritto lavora con categorie chiare: alterazione scelta da una parte, patologia provata dall’altra. Mischiarle fa male sia alla giustizia sia al dibattito pubblico.

Come decide un giudice: perizie, prove e nesso causale

L’imputabilità si accerta in aula, non sui social. Il giudice nomina un perito – in genere uno psichiatra forense – che incontra l’imputato, analizza cartelle cliniche, esegue test psicodiagnostici, ricostruisce la storia personale e sanitaria, sceglie strumenti validati e coerenti con il caso. Accusa e difesa possono affiancare consulenti. La domanda è precisa: com’era la persona al momento del fatto? E ancora: il disturbo, se c’è, ha inciso davvero sulla consapevolezza del disvalore e sulla capacità di controllarsi?

La chiave è il nesso causale psicologico. Una diagnosi, da sola, non dice tutto: può esistere un disturbo, anche serio, senza che quel disturbo abbia determinato l’azione criminosa. Viceversa, ci sono momenti in cui un quadro clinico invade la sfera della volontà e la svuota: sono i casi (rari) del vizio totale di mente, in cui la pena lascia spazio alle misure di sicurezza perché la priorità è tutelare la collettività senza punire chi non poteva intendere né volere. Tra questi estremi, la zona più battuta è quella del vizio parziale: capacità grandemente diminuita, riduzione di pena, percorsi terapeutici.

Contano molto i comportamenti: pianificazione, scelta del luogo, capacità di eludere controlli, cancellazione di tracce, bugie complesse – tutti indici di lucidità operativa che la giurisprudenza valuta con attenzione. E contano i tempi: l’accertamento riguarda il momento del fatto. Un crollo psichico successivo, legato allo stress mediatico o alla detenzione, non retroagisce automaticamente. È un lavoro di pazienza, che pretende prova, metodo, sobrietà.

Reati sessuali e stato di alterazione: principi chiari

Quando si parla di reati sessuali, il diritto italiano protegge beni primari: libertà, integrità, consenso. In questo perimetro, l’idea che “avevo bevuto” o “ero fatto” possa pesare in senso attenuante è priva di cittadinanza. Anzi, se l’alterazione è strumentale – ci si ubriaca per “trovare il coraggio” di agire – il giudizio può diventare più severo. È una scelta di tutela forte della vittima e di responsabilizzazione dell’autore. Il consenso, per definizione, non esiste sotto minaccia o coercizione; nulla di ciò che l’autore ha ingerito attenua il danno arrecato.

È altrettanto importante ribadire che lo stato della vittima – se ha bevuto, se è confusa, se è vulnerabile – non diventa mai uno sconto per chi aggredisce. Al contrario: la sua condizione è una fragilità che merita protezione aggiuntiva, non un appiglio per minimizzare i fatti. In questo quadro, la capacità di intendere e di volere dell’imputato entra in gioco solo come accertamento clinico di alto profilo: periti, cartelle, test. Niente scorciatoie, nessun alibi di comodo.

Parole chiare per una società adulta

Parlare di capacità di intendere e di volere significa ripulire il discorso pubblico da due tossine: il moralismo e il giustificazionismo. Il primo fa a pugni con la realtà clinica, il secondo con la responsabilità personale. Il diritto, quando funziona, sceglie una terza via: rigore nelle definizioni, umanità nell’ascolto dei casi, precisione nella prova. Intossicazione volontaria e imputabilità non si parlano: la prima non mangia la seconda. Infermità e imputabilità, invece, sì: ma a condizione di prova seria e nesso causale con il fatto.

La cronaca, inevitabilmente, esaspera i toni. Ci sta. Ma il compito di chi informa – e di chi giudica – è riportare la discussione su un terreno solido. Non basta un video, non basta una frase, non basta un’etichetta. Serve la fatica della verifica. È così che si difende la collettività, si rispettano le vittime e si garantisce all’imputato la giustizia di un giudizio sul merito, non sull’onda emotiva del giorno.

Responsabilità senza alibi, tutela senza sconti

Arrivati fin qui, il quadro è limpido. Droga e alcol non sono attenuanti quando sono frutto di una scelta. L’ordinamento apre spiragli solo davanti a involontarietà e patologie documentate, e lo fa con prudenza: perizie, prove, nesso.

Nei reati contro la persona, e in particolare nella violenza sessuale, la bussola resta ferma su tutela e dignità: nessun alibi, nessuno sconto, nessun equivoco. La capacità di intendere e di volere non è un tecnicismo per addetti ai lavori; è la linea di confine tra responsabilità e malattia, tra colpa e incapacità.

Tenerla netta, senza confondere alterazione scelta e infermità, è un dovere di giustizia e una prova di maturità civile.


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Questo articolo è stato redatto basandosi su informazioni provenienti da fonti ufficiali e affidabili, garantendone l’accuratezza e l’attualità. Fonti consultate: ANSAANSACorriere della SeraIl Sole 24 OreGazzetta Digitale

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